Convenzioni concernenti Tirocini

Pervengono a questo Servizio/Ufficio, già dal precorso mese di gennaio 2023, numerose richieste di informazioni inerenti l'imposta di bollo sulle convenzioni concernenti Tirocini, con decorrenza anno 2023 (duemilaventitrè).   
Si informa che, ai sensi della L.197/2022 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2023) e del c.d. decreto "Milleproroghe" (D.L. n.198/2022), tra gli altri, di c.d. proroga di termini legislativi, in fase di conversione in legge, ad oggi, non risulta prorogata la norma che stabiliva l'esenzione (per l'anno 2021, prorogata anche per il 2022) del pagamento dell'imposta di bollo sulle convenzioni concernenti i tirocini (art.10 bis, co.1, D.L. n.41/2021, convertito, con modificazioni, in/dalla L.69/2021).
Pertanto, allo stato, salvo sopravvenienti disposizioni statali in materia, e, salvo diverse istruzioni operative o FAQ dell'Agenzia delle Entrate, è logico e conseguenziale ritenere che l'imposta di bollo in materia debba essere - oggi - regolarmente corrisposta.
 
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